(...) Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza – Ingegneri & Architetti, prevede le seguenti garanzie.
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :
multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per Errore professionale imputabile all’Assicurato (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA.
L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La garanzia risulta operante a condizione che l’ASSICURATO sia regolarmente iscritto all’Albo Professionale del relativo ordine. (...)
(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - Danni patrimoniali, Danni corporali e materiali, nell’esercizio dell’attività professionale di Consulente, Architetto, consulente, Perito, Geologo, così come disciplinate dalle leggi vigenti.
Si specifica che la copertura della responsabilità professionale dei chimici è regolata dalle disposizioni dell'allegato A001 per quanto riguarda l’oggetto della copertura.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine od autorizzato dalle competenti autorità e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell’Assicurazione. (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA.
L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)